LA LEGGE QUADRO N.7 DELL'11.1.2001
Legge 11 gennaio 2001, n. 7
"Legge quadro sul settore fieristico"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio
2001
www.parlamento.it/parlam/leggi/01007l.htm
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di
attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 117 della
Costituzione e in conformità con i principi della normativa dellUnione europea.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.
2. Il sistema fieristico è rilevante ai fini
della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi,
dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del
progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.
3. Lattività fieristica è libera. Lo
Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nellambito delle
rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà
dimpresa, anche tutelando la parità di condizioni per laccesso alle strutture
nonchè ladeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e
assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonchè la pubblicità dei
dati e delle informazioni ad esse relativi.
4. Gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui allarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia
di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)
«manifestazioni fieristiche», le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime
di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la
commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e
servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei
settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti
tipologie:
1)
«fiere generali», senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla
presentazione ed alleventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei
servizi esposti;
2)
«fiere specializzate», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro
connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla
promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con
possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3)
«mostre-mercato», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra
loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla
promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;
b)
«espositori», quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere
beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni
operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro
rappresentanti;
c)
«visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico
indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto
della rassegna;
d)
«quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare
manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica
territoriale;
e)
«organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano
attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.
f) «superficie
netta», la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli
espositori nei quartieri fieristici;
g) «enti
fieristici», i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri
fieristici, anche al fine di promuovere lattività fieristica.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Le esposizioni universali restano
disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22
novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi
della legge 3 giugno 1978, n. 314.
2. Sono escluse dallambito di
applicazione della presente legge:
a) le esposizioni
di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a
scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le
esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nellambito di convegni o
manifestazioni culturali, purchè non superino i cinquecento metri quadrati di superficie
netta;
c) le
attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede
fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.
Art. 4.
(Autorizzazione allo svolgimento
delle attività fieristiche)
1. Lesercizio delle attività di
organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati
appartenenti a Paesi dellUnione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto
dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative
leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti allUnione
europea possono esercitare lattività di organizzazione di manifestazioni
fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso
lautorizzazione può essere subordinata allesistenza di condizioni di
reciprocità per gli organizzatori italiani.
2. Anche ai sensi dellarticolo 41, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
lautorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge
levento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale lautorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi
dellarticolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di
competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nellautorizzazione sono
determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il
procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad
accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:
a) il soggetto
richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale
e nazionale, eserciti lattività da almeno un anno in analogo settore merceologico;
b) la sede
espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dellarticolo 9 ovvero
sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle
strutture e delle infrastrutture, nonchè per i requisiti dei servizi per lo svolgimento
della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;
c) le modalità
di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili,
condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati
per liniziativa;
d) le quote di
partecipazione poste dallorganizzatore a carico dellespositore rispondano a
criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che
prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori
allaccettazione di prestazioni supplementari.
4. La domanda di autorizzazione, contenente una
dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3,
sintende accolta qualora lamministrazione competente non provveda entro
sessanta giorni.
Art. 5.
(Qualificazione delle manifestazioni
fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche
sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione
al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la
manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi delliniziativa, alla
provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Il riconoscimento o la conferma
della qualifica sono di competenza:
a) del Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato, sentito eventualmente il
Comitato tecnico-consultivo di cui allarticolo 7, per la qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale;
b) delle regioni
e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza nazionale o regionale;
c)
dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.
3. È fatto obbligo agli organizzatori di
manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il
proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta
nellapposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o
di equivalente organo di Paesi membri dellUnione europea.
Art. 6.
(Calendario ufficiale annuale
delle manifestazioni fieristiche)
1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate
per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale
viene redatto, a cura del Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui allarticolo 7,
il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e
internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre
dellanno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di
formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare
concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello
stesso settore merceologico.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dellanno precedente a quello in cui le
manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con lindicazione delle
categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato che, nei successivi sessanta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dellarticolo
8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno.
Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la
situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province
autonome interessate per lattuazione e per liscrizione nel calendario
ufficiale annuale.
3. Possono svolgersi con la qualifica di «fiera
internazionale» o «fiera nazionale» solo le manifestazioni fieristiche inserite nel
calendario ufficiale annuale.
4. Il calendario ha anche una
proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con
cadenze superiori allanno.
Art. 7.
(Comitato tecnico-consultivo)
1. È istituito, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato
con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
2. Il Comitato si avvale delle
strutture del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, è
presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del
Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato ed è composto da:
a) sette
rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori
dellindustria, del commercio, dellartigianato, del turismo,
dellagricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a
livello nazionale, esperti della materia;
b)
cinque rappresentanti designati dallAssociazione degli enti fieristici italiani;
c) un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dellindustria, del commercio e
dellartigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del
commercio con lestero;
d) un
rappresentante designato dallIstituto nazionale per il commercio estero (ICE);
e) un
rappresentante designato dallUnione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
f)
tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali dei soggetti
organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dellindustria
e dellartigianato e del settore della distribuzione;
g)
tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
h) un
rappresentante designato dallEnte nazionale italiano per il turismo (ENIT).
3. I componenti del Comitato durano
in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato,
con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono
la loro attività a titolo gratuito.
4. Il Comitato esprime parere
obbligatorio:
a)
sullidoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica
internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi
permanenti;
b) sulla
formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra
queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;
c)
sul regolamento di cui allarticolo 8 e sulle sue successive modificazioni.
5. Il Comitato coadiuva il Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato nellattività di
controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione)
1. Il Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui
allarticolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con
regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) a stabilire,
sulla base dei criteri generali di cui allarticolo 4, i requisiti per
lattribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a
disciplinare il relativo procedimento;
b) ad
individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui allarticolo 4, i
requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini
del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
c) a definire i
requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto
dallarticolo 9, comma 2.
2. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono fissati:
a) i
criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si
svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonchè a disciplinare eventuali
deroghe;
b) i
criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con
merceologie uguali o affini, si svolgano nellambito della stessa regione, oltre che
in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in
concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe.
3. Il regolamento di cui al comma 1 deve
prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo
sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni
internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle
qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del
diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei
soggetti organizzatori.
Art. 9.
(Quartieri fieristici)
1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei
quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e
certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.
2. Il Ministero dellindustria, del
commercio e dellartigianato attribuisce la qualifica di «internazionale» ai
quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza
ai requisiti di cui allarticolo 8, comma 1, lettera c).
3. In sede di prima applicazione nonchè in caso
di revisione dei requisiti di cui allarticolo 8, comma 1, lettera c), il
Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato definisce i termini
entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della
qualifica di quartiere fieristico internazionale.
Art. 10.
(Riordino degli enti fieristici già costituiti e
riconosciuti)
1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le
regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità
operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito
elenco regionale degli enti fieristici. Listanza deve essere presentata entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nellelenco si
considerano iscritti dufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.
2. Le regioni disciplinano il riordino degli
enti fieristici iscritti nellelenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione
anche in società per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali
contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono
prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.
3. Il progetto di trasformazione, redatto
dallente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il
patrimonio dellente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la
costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:
a) gli ulteriori
apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali allattività dellente, da
conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti
privati;
b) la
ripartizione del capitale sociale.
4. Latto di trasformazione deve essere
accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dellarticolo 2343 del codice
civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a).
5. Gli atti di trasformazione previsti dal
presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette
applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento
fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
6. Per gli atti di trasformazione in società
per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai
sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e
diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della
trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da
effettuare nellatto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino
allimporto indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi
dellarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha
effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi
nellatto di trasformazione e conferimento.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano
agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge nonchè agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che
conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro
di un progetto di riordino complessivo dellente medesimo.
Art. 11.
(Norme per la trasparenza nella gestione degli enti
fieristici)
1. Al fine di assicurare trasparenza e parità
di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera g), che svolgano anche attività di organizzatori di
manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle
diverse attività.
Art. 12.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero
in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle
autorizzate, lautorità competente per lautorizzazione della manifestazione
assume i provvedimenti atti ad impedire lapertura o a disporre la chiusura della
manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente
competente affinchè disponga lesecuzione coattiva. Lautorità competente
dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili lapplicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire
centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonchè linterdizione
dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente,
nei quattro anni successivi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di abuso della qualifica di «fiera internazionale», «fiera nazionale» o «fiera
regionale», ovvero di «quartiere fieristico internazionale», lamministrazione
competente per lattribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti
responsabili lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una
somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonchè
linterdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di presentare domanda di
autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui allarticolo 8, in
ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonchè alla correttezza e veridicità
dellinformazione e della pubblicità verso gli utenti, la regione applica nei
confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una
somma compresa tra l1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Sono abrogati il
regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare in contrasto con la presente legge.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le
disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle
ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
3. I procedimenti concernenti lautorizzazione allo
svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni
fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano
ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della relativa domanda.
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