LA LEGGE QUADRO N.7 DELL'11.1.2001
Legge 11 gennaio 2001, n. 7
"Legge quadro sul settore fieristico"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio
2001
www.parlamento.it/parlam/leggi/01007l.htm
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di
attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della
Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell’Unione europea.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.
2. Il sistema fieristico è rilevante ai fini
della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi,
dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del
progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.
3. L’attività fieristica è libera. Lo
Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle
rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà
d’impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture
nonchè l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e
assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonchè la pubblicità dei
dati e delle informazioni ad esse relativi.
4. Gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia
di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)
«manifestazioni fieristiche», le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime
di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la
commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e
servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei
settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti
tipologie:
1)
«fiere generali», senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla
presentazione ed all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei
servizi esposti;
2)
«fiere specializzate», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro
connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla
promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con
possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3)
«mostre-mercato», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra
loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla
promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;
b)
«espositori», quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere
beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni
operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro
rappresentanti;
c)
«visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico
indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto
della rassegna;
d)
«quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare
manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica
territoriale;
e)
«organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano
attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.
f) «superficie
netta», la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli
espositori nei quartieri fieristici;
g) «enti
fieristici», i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri
fieristici, anche al fine di promuovere l’attività fieristica.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Le esposizioni universali restano
disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22
novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi
della legge 3 giugno 1978, n. 314.
2. Sono escluse dall’ambito di
applicazione della presente legge:
a) le esposizioni
di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a
scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le
esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o
manifestazioni culturali, purchè non superino i cinquecento metri quadrati di superficie
netta;
c) le
attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede
fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.
Art. 4.
(Autorizzazione allo svolgimento
delle attività fieristiche)
1. L’esercizio delle attività di
organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati
appartenenti a Paesi dell’Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto
dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative
leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all’Unione
europea possono esercitare l’attività di organizzazione di manifestazioni
fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso
l’autorizzazione può essere subordinata all’esistenza di condizioni di
reciprocità per gli organizzatori italiani.
2. Anche ai sensi dell’articolo 41, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge
l’evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale l’autorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi
dell’articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di
competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nell’autorizzazione sono
determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il
procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad
accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:
a) il soggetto
richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale
e nazionale, eserciti l’attività da almeno un anno in analogo settore merceologico;
b) la sede
espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell’articolo 9 ovvero
sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle
strutture e delle infrastrutture, nonchè per i requisiti dei servizi per lo svolgimento
della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;
c) le modalità
di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili,
condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati
per l’iniziativa;
d) le quote di
partecipazione poste dall’organizzatore a carico dell’espositore rispondano a
criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che
prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori
all’accettazione di prestazioni supplementari.
4. La domanda di autorizzazione, contenente una
dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3,
s’intende accolta qualora l’amministrazione competente non provveda entro
sessanta giorni.
Art. 5.
(Qualificazione delle manifestazioni
fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche
sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione
al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la
manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell’iniziativa, alla
provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Il riconoscimento o la conferma
della qualifica sono di competenza:
a) del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito eventualmente il
Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 7, per la qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale;
b) delle regioni
e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza nazionale o regionale;
c)
dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.
3. È fatto obbligo agli organizzatori di
manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il
proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta
nell’apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o
di equivalente organo di Paesi membri dell’Unione europea.
Art. 6.
(Calendario ufficiale annuale
delle manifestazioni fieristiche)
1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate
per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale
viene redatto, a cura del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 7,
il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e
internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre
dell’anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di
formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare
concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello
stesso settore merceologico.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell’anno precedente a quello in cui le
manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l’indicazione delle
categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato che, nei successivi sessanta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo
8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno.
Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la
situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province
autonome interessate per l’attuazione e per l’iscrizione nel calendario
ufficiale annuale.
3. Possono svolgersi con la qualifica di «fiera
internazionale» o «fiera nazionale» solo le manifestazioni fieristiche inserite nel
calendario ufficiale annuale.
4. Il calendario ha anche una
proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con
cadenze superiori all’anno.
Art. 7.
(Comitato tecnico-consultivo)
1. È istituito, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato
con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
2. Il Comitato si avvale delle
strutture del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è
presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed è composto da:
a) sette
rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori
dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo,
dell’agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a
livello nazionale, esperti della materia;
b)
cinque rappresentanti designati dall’Associazione degli enti fieristici italiani;
c) un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del
commercio con l’estero;
d) un
rappresentante designato dall’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
e) un
rappresentante designato dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
f)
tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali dei soggetti
organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell’industria
e dell’artigianato e del settore della distribuzione;
g)
tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
h) un
rappresentante designato dall’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
3. I componenti del Comitato durano
in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato,
con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono
la loro attività a titolo gratuito.
4. Il Comitato esprime parere
obbligatorio:
a)
sull’idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica
internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi
permanenti;
b) sulla
formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra
queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;
c)
sul regolamento di cui all’articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.
5. Il Comitato coadiuva il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato nell’attività di
controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione)
1. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui
all’articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con
regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) a stabilire,
sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 4, i requisiti per
l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a
disciplinare il relativo procedimento;
b) ad
individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 4, i
requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini
del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
c) a definire i
requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto
dall’articolo 9, comma 2.
2. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono fissati:
a) i
criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si
svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonchè a disciplinare eventuali
deroghe;
b) i
criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con
merceologie uguali o affini, si svolgano nell’ambito della stessa regione, oltre che
in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in
concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe.
3. Il regolamento di cui al comma 1 deve
prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo
sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni
internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle
qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del
diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei
soggetti organizzatori.
Art. 9.
(Quartieri fieristici)
1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei
quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e
certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.
2. Il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato attribuisce la qualifica di «internazionale» ai
quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza
ai requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c).
3. In sede di prima applicazione nonchè in caso
di revisione dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato definisce i termini
entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della
qualifica di quartiere fieristico internazionale.
Art. 10.
(Riordino degli enti fieristici già costituiti e
riconosciuti)
1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le
regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità
operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito
elenco regionale degli enti fieristici. L’istanza deve essere presentata entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell’elenco si
considerano iscritti d’ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.
2. Le regioni disciplinano il riordino degli
enti fieristici iscritti nell’elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione
anche in società per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali
contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono
prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.
3. Il progetto di trasformazione, redatto
dall’ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il
patrimonio dell’ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la
costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:
a) gli ulteriori
apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all’attività dell’ente, da
conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti
privati;
b) la
ripartizione del capitale sociale.
4. L’atto di trasformazione deve essere
accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 del codice
civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a).
5. Gli atti di trasformazione previsti dal
presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette
applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento
fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
6. Per gli atti di trasformazione in società
per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai
sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e
diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della
trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da
effettuare nell’atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino
all’importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha
effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi
nell’atto di trasformazione e conferimento.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano
agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge nonchè agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che
conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro
di un progetto di riordino complessivo dell’ente medesimo.
Art. 11.
(Norme per la trasparenza nella gestione degli enti
fieristici)
1. Al fine di assicurare trasparenza e parità
di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera g), che svolgano anche attività di organizzatori di
manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle
diverse attività.
Art. 12.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero
in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle
autorizzate, l’autorità competente per l’autorizzazione della manifestazione
assume i provvedimenti atti ad impedire l’apertura o a disporre la chiusura della
manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente
competente affinchè disponga l’esecuzione coattiva. L’autorità competente
dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire
centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonchè l’interdizione
dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente,
nei quattro anni successivi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di abuso della qualifica di «fiera internazionale», «fiera nazionale» o «fiera
regionale», ovvero di «quartiere fieristico internazionale», l’amministrazione
competente per l’attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti
responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una
somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonchè
l’interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di presentare domanda di
autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 8, in
ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonchè alla correttezza e veridicità
dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti, la regione applica nei
confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una
somma compresa tra l’1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Sono abrogati il
regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare in contrasto con la presente legge.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le
disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle
ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
3. I procedimenti concernenti l’autorizzazione allo
svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni
fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano
ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della relativa domanda.
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